Art. 1 ) E’ costituito un Consorzio volontario con attività esterna, denominato “ TERREALTE CONSORZIO AGRICOLO E AGRITURISTICO LECCHESE”
Oggetto
Art. 2 ) Il Consorzio con esclusione di ogni e qualsiasi scopo di lucro, ha per oggetto:
- contribuire alla valorizzazione, promozione e qualificazione dell’ agricoltura e dell’agriturismo della Provincia di Lecco;
- contribuire alla valorizzazione dell’enogastronomia, dell’artigianato tradizionale, delle attività culturali e sportive della Provincia di Lecco;
- promuovere il miglioramento della qualità dei servizi turistici e dei prodotti agricoli del territorio lecchese, anche mediante la gestione di marchi d’impresa;
- realizzare iniziative di accoglienza turistica che coinvolgano le imprese consorziate al fine di sviluppare il settore agrituristico della provincia di Lecco;
- commercializzare direttamente o indirettamente prodotti turistici ed agricoli;
- promuovere, sostenere e coordinare la vendita di servizi turistici e prodotti agricoli sul mercato nazionale ed internazionale, anche attraverso il possesso e/o l’utilizzo di mezzi di comunicazione telematici;
- partecipare in forma collettiva a fiere, work-shop, congressi, convegni e manifestazioni promozionali;
- promuovere la qualificazione professionale degli operatori del settore agricolo e agrituristico della provincia di Lecco;
- stipulare accordi con enti locali e/o privati finalizzati alla realizzazione di iniziative commerciali e promozionali, alla realizzazione di progetti di valorizzazione e sviluppo delle risorse territoriali rurali, all’ottenimento di ogni forma di assistenza tecnica di cui le imprese consorziate abbiano necessità. Per il conseguimento dell’oggetto sociale, il Consorzio, senza che ciò venga a costituire oggetto principale dello stesso, compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, mobiliari, immobiliari e finanziarie, queste ultime in via non prevalente e non nei confronti del pubblico, che saranno ritenute utili e necessarie e potrà aderire ad altri Consorzi o ad altre forme associative.
Regolamento interno
Art. 3 – Il funzionamento del Consorzio sarà disciplinato da specifico Regolamento interno che sarà predisposto dal Comitato direttivo ed approvato dall’Assemblea ordinaria dei consorziati.
Sede
Art. 4 – La sede del Consorzio Þ fissata in Merate, via Spiga numero 6, presso la “Confederazione Italiana Agricoltori”.
Potranno essere istituite altrove sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze.
Durata
Art. 5 – La durata del Consorzio Þ fissata dalla data dell’atto costitutivo fino al trentuno – 31 dicembre 2050- duemilacinquanta e potrà essere prorogata.
Soci
Art. 6 – Possono far parte del Consorzio le imprese agricole ed agrituristiche aventi sede operativa nella Provincia di Lecco, che rispettino i requisiti di ammissione stabiliti dal Regolamento interno.
Le imprese consorziate si impegnano ad osservare lo Statuto, il Regolamento interno, le deliberazioni consortili ed a favorire gli interessi del Consorzio.
Ammissione di nuovi imprese al Consorzio
Art. 7 – L’ammissione di nuove imprese al Consorzio Þ fatta con domanda scritta dell’impresa interessata, diretta al Comitato Direttivo nella quale l’impresa richiedente, per il tramite del suo legale rappresentante, dovrà dichiarare di essere a piena conoscenza delle disposizioni del presente statuto, del Regolamento interno e delle deliberazioni già a adottate dagli organi del Consorzio e di accettarle nella loro integrità.
la domanda dovrà inoltre contenere l’esatta denominazione e ragione sociale dell’impresa, della sua sede legale, della sua sede operativa, le generalità del suoi o dei suoi legali rappresentanti e l’attività effettivamente svolta.
L’ammissione Þ deliberata dal Comitato Direttivo secondo i criteri stabiliti dal Regolamento interno.
La delibera che respinge la domanda di ammissione non Þ soggetta ad impugnativa e l’impresa aspirante potrà ripresentare la domanda stessa non Þ prima di un anno.
la nuova impresa consorziata dovrà immediatamente adempiere alle obbligazioni derivanti dal presente Statuto, dal Regolamento interno e dalle deliberazioni già adottate dagli organi del Consorzio ed in particolare dovrà provvedere al versamento del contributo al fondo consortile attualmente determinato per ogni impresa consorziata in euro 250,00 (duecentocinquanta virgola zero zero).
Richiamo ufficiale e sospensione
Art. 8 – In caso di inadempimento degli obblighi sanciti dal presente Statuto, dal regolamento interno o per inosservanza delle deliberazioni già adottate dagli organi del Consorzio da parte di una impresa consorziata, il Comitato direttivo procederà ad un richiamo ufficiale della stessa; nel caso in cui l’inadempimento o l’inosservanza permanga, il Comitato Direttivo procederà alla sospensione dell’impresa consorziata; nel caso in cui l’inadempimento o l’inosservanza continui a permanere, il Comitato Direttivo potrà procedere all’esclusione dell’impresa consorziata medesima.
Le modalità di richiamo, sospensione ed esclusione sono disciplinate dal Regolamento interno.
Recesso – Esclusione
Art. 9 – L’impresa consorziata cessa di appartenere al Consorzio:
- per recesso, in ogni caso in cui sussistano giustificati motivi, mediante comunicazione scritta da effettuarsi con lettera raccomandata con avviso di ricevimento al Comitato Direttivo. Al recesso consegue la rifusione delle spese conseguenti ad impegni già deliberati, l’accrescimento della quota di partecipazione dell’impresa receduta proporzionalmente alle quote delle altre, salvo il risarcimento del danno;
- per esclusione, deliberata dal Comitato Direttivo, dovuta alla perdita dei requisiti richiesti per l’ammissione al Consorzio, alla cessazione o messa in liquidazione ed al fallimento, per insolvenza verso il Consorzio, per inadempimento delle obbligazioni assunte verso lo stesso o assunte dal Consorzio medesimo in suo nome e per suo conto, per grave inosservanza degli obblighi sanciti dal presente Statuto, dal regolamento interno e delle deliberazioni degli organi del Consorzio.
- L’esclusione potrà altresì essere deliberata nel caso in cui l’impresa consorziata arrechi in qualsiasi modo danno materiale o morale al Consorzio stesso od alle altre imprese consorziate e nel caso in cui non sia pi¨ in grado di partecipare al raggiungimento dell’oggetto del Consorzio medesimo.
Fondo consortile
Art. 10 – Il fondo consortile Þ costituito:
a) dal contributo, inizialmente stabilito in uro 250,00 (duecentocinquanta virgola zero zero), versato da ciascuna delle imprese consorziate all’atto della costituzione o all’atto dell’ammissione nel Consorzio medesimo;
b) dai contributi che eventualmente saranno versati dallo Stato, da altri Enti pubblici o da altri soggetti pubblici o privati.
L’ammontare del contributo di partecipazione inizialmente fissato in uro 250.00( duecentocinquanta virgola zero zero) potrà essere aumentato dal Comitato Direttivo con apposita deliberazione assunta entro il 31 dicembre di ogni anno per le imprese che chiederanno di essere ammesse al Consorzio nell’anno successivo.
Ciascuna impresa consorzia in sede di ammissione potrà versare un contributo anche in misura superiore a quella prevista.
In ogni caso Þ garantita l’uniformità di trattamento tra le singole imprese consorziate che, se in regola coi versamenti potranno pertanto beneficiare dell’attività del Consorzio e dei servizi dallo stesso erogati e potranno altresì partecipare all’attività degli organi del consorzio a prescindere dall’ammontare dei contributi rispettivamente versati.
Il fondo consortile Þ destinato esclusivamente a garantire le obbligazioni assunte dal Consorzio verso i terzi.
Qualora il fondo consortile dovesse subire perdite l’Assemblea ordinaria potrà deliberare il suo reintegro da parte delle imprese consorziate stabilendone le modalità ed i termini.
Il fondo consortile potrà essere incrementato in ogni momento con delibera dell’Assemblea ordinaria che ne determinerà le modalità.
Organi consortili
Art. 11 – Sono Organi consortili:
• l’Assemblea delle imprese consorziate;
• il Comitato Direttivo;
• il Collegio dei Revisori dei conti.
Assemblea
Art. 12 – L’Assemblea del Consorzio Þ costituita da tutte le imprese consorziate . L’Assemblea viene convocata presso la sede o in altra località purché in Lombardia.
L’assemblea Þ convocata a cura del Presidente del Comitato Direttivo mediante avviso di convocazione inviato per lettera raccomandata, consegnata anche a mano, o via fax, a ciascuna impresa consorziata almeno dieci giorni prima della riunione. In caso di urgenza l’avviso di convocazione potrà anche essere recapitato con le modalità suindicate cinque giorni prima della riunione.
L’assemblea Þ validamente riunita, anche senza formale convocazione,quando siano presenti o rappresentate tutte le imprese consorziate e siano presenti tutte le cariche del Consorzio.
Ogni impresa consorziata potrà farsi rappresentare in assemblea con delega scritta da altra impresa consorziato anche da estraneo. In ogni caso la delega non potrà essere conferita ai membri del Comitato Direttivo, ai membri del Collegio dei revisori dei Conti ed ai dipendenti del Consorzio.
In ogni caso ogni delegato non potrà rappresentare pi¨ di una impresa consorziata.
hanno diritto ad intervenire all’assemblea le imprese consorziate iscritte nel relativo libro.
Spetta al Presidente dell’Assemblea constatare il diritto di intervento e la validità delle deleghe.
Ad ogni impresa consorziata spetta un singolo voto.
L’assemblea ordinaria e straordinaria.
L’assemblea ordinaria:
- approva il bilancio annuale nei termini previsti dall’art. 2615 bis del Codice Civile;
- nomina i membri del Comitato Direttivo;
- nomina i membri del Collegio dei Revisori dei Conti;
- approva il regolamento interno e le sue eventuali Modifiche;
- delibera sugli altri argomenti attinenti la gestione del Consorzio riservati alla sua competenza dall’atto costitutivo e dallo statuto o sottoposti al suo esame dal Comitato Direttivo.
L’Assemblea straordinaria:
– delibera sulle modificazioni dell’atto costitutivo e dello statuto;
– sullo scioglimento del Consorzio, sulla nomina e sui poteri del liquidatore o dei liquidatori;
L’assemblea ordinaria viene convocata almeno una volta all’anno entro due mesi dalla chiusura dell’esercizio annuale per l’approvazione del bilancio ai sensi dell’articolo 2615 bis del Codice Civile.
L’assemblea, sia ordinaria che straordinaria dovrà altresì essere fatta senza ritardo quando Þ inoltrata richiesta motivata da almeno un terzo delle imprese consorziate e nella domanda sono indicati gli argomenti da trattare.
L’ avviso di convocazione dovrà contenere l’indicazione del giorno, dell’ora e del luogo dell’adunanza e l’elenco delle materie da trattare. Nello stesso avviso può essere fissata per un altro giorno l’assemblea di seconda convocazione qualora la prima andasse deserta.
L’Assemblea Þ presieduta dal Presidente del Comitato Direttivo o in sua assenza da altra persona scelta dalle imprese consorziate presenti.
Il Presidente Þ assistito da un Segretario anche estraneo, nominato dall’assemblea oppure da un notaio nelle assemblee straordinarie.
I processi verbali delle adunanze dell’assemblea sono stesi sull’apposito libro e sottoscritti dal Presidente e dal Segretario.
Nei casi di legge ed inoltre quando il Presidente lo ritenga opportuno il verbale verrà redatto da un notaio.
L’assemblea ordinaria in prima convocazione Þ regolarmente costituita quando Þ presente o rappresentata almeno la metà delle imprese consorziate ed in seconda convocazione qualunque sia il numero delle imprese consorziate intervenute o rappresentate.
L’Assemblea ordinaria tanto in prima che in seconda convocazione delibera a maggioranza assoluta dei presenti.
L’assemblea straordinaria tanto in prima che in seconda convocazione delibera con il voto favorevole di pi¨ della metà delle imprese consorziate.
Comitato Direttivo
Art. 13 – Il Consorzio Þ amministrato da un Comitato Direttivo composto da 3 (tre) a 7 (sette) membri:
Essi durano in carica per tre esercizi e sono rieleggibili.
Il Comitato direttivo elegge tra i suoi membri il Presidente, può eleggere anche un Vice Presidente che sostituisca il Presidente in caso di assenza od impedimento, nonché un Segretario anche estraneo.
il Comitato Direttivo si raduna sia nella sede sia altrove tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario o qualora sia fatta domanda scritta da almeno uno dei suoi membri.
Il Comitato Direttivo viene convocato dal Presidente con lettera da spedirsi, almeno tre giorni liberi prima dell’adunanza, a ciascun membro. nei casi di urgenza il Comitato può essere convocato con telegramma, telefax p e-mail da spedirsi almeno un giorno prima.
per la validità delle deliberazioni del Comitato Direttivo si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti.
I verbali delle adunanze del Comitato direttivo sono trascritti sull’apposito libro delle adunanze e sono sottoscritti dal Presidente e dal Segretario.
Il comitato Direttivo Þ investito dei pi¨ ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria del Consorzio, senza eccezioni di sorta, ed ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l’attuazione ed il raggiungimento dell’oggetto consortile, esclusi soltanto quelli che la legge ed il presente statuto in modo tassativo riservano all’assemblea.
Al Presidente del Comitato Direttivo, o a chi ne fa le veci, spetta la rappresentanza del Consorzio di fronte ai terzi ed in giudizio.
Il Comitato Direttivo può altresì nominare un Direttore determinando le attribuzioni ed i poteri al quale affidare l’esecuzione delle deliberazioni degli organi consortili e la direzione del Consorzio.
Collegio dei Revisori dei conti
Art. 14 – Il Collegio dei Revisori dei Conti si compone di tre membri effettivi e due supplenti eletti, anche all’esterno del Consorzio; essi durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
Il Collegio deve controllare l’amministrazione del Consorzio, vigilare sull’osservanza delle leggi e dell’atto costitutivo ed accertare la regolare tenuta della contabilità consortile.
Ai Revisori dei Conti, salvo specifica previsione di legge, non spetterà compenso alcuno.
Esercizio finanziario – Bilanci
Art. 15 – L’esercizio finanziario si chiuderà al trentuno – 31 dicembre di ogni anno. Entro due mesi dalla chiusura di ogni esercizio, il Comitato Direttivo predisporrà, nel rispetto delle previsioni dell’articolo 2615 bis del Codice Civile, il bilancio consuntivo da presentare all’Assemblea ordinaria che deve discuterlo e approvarlo.
Gli utili eventualmente conseguiti non potranno in alcun modo essere ripartiti tra le imprese consorziate.
Il deposito del bilancio consuntivo dovrà avvenire nel rispetto delle normative vigenti.
E’ facoltà del Comitato Direttivo predisporre un bilancio preventivo che individuerà le attività del Consorzio e gli impegni economici e finanziari per l’esercizio successivo.
Il bilancio preventivo, se predisposto, dovrà essere approvato dall’assemblea ordinaria dei consorziati.
Scioglimento e liquidazione
Art. 16 – Il Consorzio si scioglie per le cause indicate nell’articolo 2611 del Codice Civile.
In caso di scioglimento l’Assemblea straordinaria stabilirà le norme per la liquidazione e nominerà uno o pi¨ liquidatori.
Clausola compromissoria
Art. 17 – Qualunque controversia dovesse insorgere circa l’interpretazione o l’applicazione del presente Statuto tra le imprese consorziate ed il Consorzio, sarà deferita ad un Collegio di tre Arbitri amichevoli compositori, dei quali due saranno designati entro venti giorni dal sorgere della controversia dalle parti interessate uno per ciascuna ed il terzo, quale Presidente del collegio arbitrale, sarà nominato dai primi due arbitri d’accordo tra loro entro venti giorni dalla loro nomina o, in difetto, dal Presidente della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Lecco.
Allo stesso Presidente della Camera di Commercio spetterà di nominare l’arbitro che una delle parti avesse omesso di designare, purché siano decorsi venti giorni dall’invito a designarlo rivoltole dall’altra parte con lettera raccomandata.
Nel caso in cui le parti interessate siano pi¨ di due, i tre arbitri saranno scelti su accordo di tutte le parti e, se le parti non raggiungessero l’accordo su nessuno dei tre arbitri o lo raggiungessero solo su uno o due arbitri, l’arbitro o gli altri mancanti saranno nominati dal Presidente della Camera di Commercio suddetta che designerà anche il Presidente del Collegio.
Il collegio giudicherà secondo equità e con piena libertà di forma salvo il diritto al contraddittorio.
Il lodo sarà inappellabile e dovrà essere reso entro novanta giorni, salvo il caso in cui le questioni da risolversi abbiano diretta influenza sullo svolgimento della attività del Consorzio.
In questa ipotesi il termine massimo sarà di trenta giorni (la sussistenza o meno del caso di urgenza sopra previsto Þ rimessa alla decisione del Collegio Arbitrale).
Le imprese consorziate si impegnano a dare piena ed immediata esecuzione al lodo come se esso costituisse un’obbligazione da esse medesime imprese assunta.
Olgiate Molgora, addì tre – 3 novembre 2003- duemilatre.