Regolamento

Approvato nell’Assemblea del 2 Marzo 2004

Articolo 1 Ambito di applicazione (art. 3 Statuto)
Il presente Regolamento disciplina il funzionamento interno del consorzio “Terrealte Consorzio Agricolo e Agrituristico Lecchese”, di seguito denominato Consorzio.

Articolo 2 – Soci – (artt. 6- 7 Statuto)

1. Requisiti per l’ammissione al Consorzio

Possono far parte del Consorzio:

a) le aziende agricole, con sede operativa in provincia di Lecco e che dispongono di prodotti agricoli per i quali si impegnano a rispettare i disciplinari di produzione adottati dal Consorzio;

b) le aziende agricole, con sede operativa in provincia di Lecco che dispongono di prodotti agricoli per i quali non sia stato ancora adottato il disciplinare di produzione e che si impegnano a rispettarlo entro sei mesi dalla sua adozione da parte del Consorzio;

c) le aziende agrituristiche con sede operativa in provincia di Lecco, che si impegnano a rispettare il disciplinare dell’accoglienza turistica adottato dal Consorzio, ivi compreso il “giardino delle biodiversità” , le cui modalità di costituzione sono fissate con deliberazione del Comitato Direttivo del Consorzio conformemente a quanto previsto dall’articolo 4 del presente regolamento.

Articolo 3 – Procedura di adesione al Consorzio

1. La domanda di adesione, redatta su apposito modulo, deve essere indirizzata al presidente del Consorzio mediante lettera raccomandata rr e deve contenere:

a. la denominazione dell’azienda;

b. la ragione sociale;

c. il nominativo del titolare o del rappresentante legale;

d. l’indirizzo, completo di numero telefonico, fax e casella di posta elettronica;

e. la partita IVA e il codice fiscale;

f. l’atto deliberativo dell’organo amministrativo in caso di richiesta di adesione di società;

g. la dichiarazione di accettazione dello Statuto e del Regolamento del Consorzio;

h. la dichiarazione di accettazione di eventuali controlli all’interno dell’azienda, inerenti aspetti rilevanti per il Consorzio e disposti dal Comitato Direttivo o da organismi da questi incaricati.

2. Il Comitato Direttivo del Consorzio entro 60 giorni accoglie, o respinge con atto motivato, la richiesta di adesione, dandone comunicazione per iscritto al richiedente. Il giudizio del Comitato Direttivo è insindacabile e non soggetto ad impugnativa . In caso di diniego il richiedente potrà presentare una nuova istanza di adesione decorso un anno solare dalla notifica del diniego.

3. L’adesione si intende perfezionata in caso di accoglimento della domanda solo ad avvenuto pagamento del contributo al fondo consortile e della quota consortile annuale determinata ai sensi dell’articolo 5 del regolamento

Articolo 4 – Giardini della biodiversità

1. Le aziende consorziate si impegnano a salvaguardare cultivar antiche o rare della zona in cui è ubicata l’azienda, o comunque della provincia di Lecco e delle aree limitrofe, costituendo il giardino aziendale della biodiversità .

2. Il giardino della biodiversità ha finalità turistico-didattiche e/o produttive e le sue caratteristiche e dimensioni minime sono stabilite con deliberazione del Comitato Direttivo.

3. Per la definizione delle caratteristiche del giardino della biodiversità il Comitato Direttivo tiene conto delle condizioni delle aziende e della loro ubicazione territoriale e determina i criteri e le modalità della segnaletica specifica, nonché le specie e le varietà coltivabili, contenute in apposito elenco adottato dal Consorzio.

4. In presenza di validi e comprovati motivi che rendano impossibile l’impianto o il mantenimento del giardino della biodiversità e a seguito di espressa richiesta dell’azienda, da formulare all’atto della richiesta di adesione al Consorzio, supportata da idonea relazione tecnica, il Comitato Direttivo del Consorzio può autorizzare il richiedente a derogare a quanto previsto dalla deliberazione di cui al comma 3 del presente articolo, prescrivendo adempimenti alternativi finalizzati ai medesimi obiettivi, anche su proposta dell’interessato.

Articolo 5 – Quote consortili

1. Il contributo al fondo consortile, per i nuovi soci, è determinato con apposita delibera dal Comitato Direttivo ai sensi dell’art. 10 dello Statuto.

2. Le quote consortili annuali sono determinate dal Comitato Direttivo del Consorzio con propria deliberazione, da adottarsi entro il 31 dicembre dell’anno precedente a quello di riferimento.

3. I consorziati hanno l’obbligo di versare la quota annuale entro il 31 gennaio dell’anno di riferimento. Il ritardato versamento della quota annuale comporta l’applicazione della penalità del 10% per ogni mese o frazione di mese di ritardo oltre il 31 gennaio. In caso di ritardo di 60 giorni oltre il termine stabilito dall’eventuale sollecito inoltrato mediante lettera raccomandata r/r dal Comitato Direttivo, quest’ultimo può adottare i provenienti disciplinari previsti dallo Statuto.

Art. 6 – Programma operativo annuale

1. Il Comitato Direttivo, per la realizzazione degli scopi di cui all’art. 2 dello Statuto, predispone preferibilmente entro il 15 dicembre, e comunque entro la data di approvazione del bilancio, il programma operativo annuale e lo sottopone all’approvazione dell’Assemblea del Consorzio.

2. Il programma operativo annuale approvato dall’Assemblea deve indicare i progetti e le attività da realizzare, i costi da sostenere, le modalità di riparto, l’eventuale anticipazione di quota parte del contributo a carico dei soci per ciascun progetto o attività, nonchè le fonti di finanziamento del programma, che possono essere:

a. proventi da attività svolte dal Consorzio;

b. quote consortili annuali dei soci;

c. quote dei soci per attività/progetti specifici;

d. contributi pubblici;

e. contributi di sponsor;

f. eventuali altre risorse, da precisare nel programma annuale di attività.

3. Il Comitato Direttivo provvede a rendere disponibile ai soci il programma annuale di attività almeno 15 giorni prima della convocazione dell’Assemblea.
Art. 7 – Provvedimenti disciplinari (artt. 8 e 9 dello Statuto)

1. I provvedimenti disciplinari nei confronti dei soci sono il richiamo ufficiale, la sospensione e l’esclusione, come previsto dagli articoli 8 e 9 dello Statuto. Essi sono adottati dal Comitato Direttivo con propria deliberazione.

2. In caso di adozione di provvedimento disciplinare comportante il r ichiamo ufficiale, il Comitato Direttivo notifica all’interessato il provvedimento mediante lettera raccomandata rr e se del caso prescrive i termini di adeguamento, che non devono essere inferiori a trenta giorni.

Il socio, entro quindici giorni dalla notifica del provvedimento disciplinare adottato nei suoi confronti, ha facoltà di inviare al Comitato Direttivo scritti difensivi mediante lettera raccomandata rr e/o la richiesta di essere convocato.

Il Comitato Direttivo entro trenta giorni dal ricevimento delle predette comunicazioni e/o dalla richiesta di convocazione del socio, da evadere entro i successivi trenta giorni, conferma o revoca il provvedimento disciplinare adottato.

3. In caso di adozione di provvedimento disciplinare comportante la sospensione , il Comitato Direttivo notifica all’interessato il provvedimento mediante lettera raccomandata rr e se del caso prescrive i termini di adeguamento, che non devono essere inferiori a trenta giorni e superiori a novanta giorni.

Il socio, entro quindici giorni dalla notifica del provvedimento disciplinare adottato nei suoi confronti, ha facoltà di inviare al Comitato Direttivo scritti difensivi mediante lettera raccomandata rr e/o la richiesta di essere convocato.

Il Comitato Direttivo entro trenta giorni dal ricevimento delle predette comunicazioni e/o dalla richiesta di convocazione del socio, da evadere entro i successivi trenta giorni, conferma o revoca il provvedimento disciplinare adottato.

4. In caso di adozione di provvedimento disciplinare comportante l’ esclusione , il Comitato Direttivo notifica all’interessato il provvedimento mediante lettera raccomandata rr.

Il socio, entro quindici giorni dalla notifica del provvedimento disciplinare adottato nei suoi confronti, ha facoltà di inviare al Comitato Direttivo scritti difensivi mediante lettera raccomandata rr e/o la richiesta di essere convocato.

Il Comitato Direttivo entro trenta giorni dal ricevimento delle predette comunicazioni e/o dalla richiesta di convocazione del socio, da evadere entro i successivi trenta giorni, conferma o revoca il provvedimento disciplinare adottato.

Articolo 8 – Commissioni consortili

1. Il Comitato direttivo, con propria deliberazione, può istituire Commissioni consortili permanenti o temporanee, a cui affidare compiti o incarichi particolari.

2. La presidenza delle Commissioni, di norma, è affidata a un membro del Comitato Direttivo e delle stesse possono fare parte i consorziati e/o persone esperte nelle materie da trattare esterne al Consorzio.
Articolo 9 – Commissione del marchio e procedure di attribuzione del marchio
1. L’attribuzione del marchio a prodotti e/o servizi delle aziende consorziate è deliberata dal Comitato direttivo, previo parere della Commissione del marchio.

2. In caso di parere negativo della Commissione per difformità al disciplinare, la deliberazione del Comitato Direttivo deve uniformarsi al parere della Commissione.

3. La deliberazione del Comitato Direttivo inerente l’attribuzione del marchio a chi ne faccia richiesta deve essere assunta entro centoventi giorni dall’istanza.

4. La Commissione del marchio è nominata dall’Assemblea su proposta del Comitato Direttivo e dura in carica tre anni, salvo scioglimento anticipato deliberato dall’Assemblea.

5. La Commissione è composta:

a. da un membro del Comitato direttivo diverso dal Presidente del Consorzio, nominato dal Comitato direttivo stesso, che la presiede;

b. da 4 a 6 membri scelti fra i produttori consorziati, non appartenenti al Comitato direttivo.

Articolo 10 Rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si fa riferimento allo Statuto del Consorzio.